Tratto dallo speciale:

Bonus assunzioni, domande entro il 31 marzo

di Nicola Santangelo

Pubblicato 19 Marzo 2010
Aggiornato 22 Marzo 2018 17:24

logo PMI+ logo PMI+

C'è tempo fino al 31 marzo per poter richiedere il bonus assunzioni. Fino a tale data, infatti, i datori di lavoro che beneficiano del credito d'imposta sulle assunzioni e che hanno ottenuto nel corso del 2008 e del 2009 l'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovranno inviare la comunicazione annuale, pena la decadenza del contributo concesso per il 2010.

La comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate deve attestare che, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007.

La comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, redatta sul modello C/IAL deve essere trasmessa mediante il prodotto di gestione denominato COMUNICAZIONE IAL. Il modello deve essere utilizzato dai datori di lavoro per comunicare i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale. &201; disponibile gratuitamente dal sito Web dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello dovrà  essere inviato esclusivamente in via telematica. I soggetti incaricati della trasmissione devono rilasciare copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che costituisce prova dell'avvenuta trasmissione.

I soggetti non ammessi al beneficio, a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, possono presentare, in via telematica dal 1° al 20 aprile 2010, una nuova istanza come disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2008 in merito alle modalità  di attuazione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008).

In tal caso, nell'istanza di rinnovo, l'importo del credito richiesto non può essere superiore a quello indicato nell'istanza originaria.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.