Con la deposizione della sentenza 5753 avvenuta lo scorso 10 marzo, la Corte di Cassazione ha voluto ribadire la detraibilità IVA sugli acquisti.
La Corte interviene precisando che la detrazione IVA su un bene acquistato e successivamente rivenduto spetta ancorché dalla disamina dello statuto emerga che l'attività dell'impresa riguarda il commercio dei pezzi del bene messo in vendita ma non il bene stesso.
&201; infatti quello che è accaduto ad una società che si è vista modificare la detrazione dell'IVA a seguito dell'operazione di acquisto intracomunitario e alla successiva rivendita di un'imbarcazione da diporto con il presupposto che la commercializzazione del natante fosse estranea al core business aziendale. Questo perché, sebbene l'autorizzazione comunale rilasciata all'impresa autorizzava, fra l'altro, la vendita di natanti, in realtà lo statuto prevedeva la vendita dei soli motori marini.
L'impresa, comunque, ha dimostrato che l'acquisto del natante era dovuto ad un ordine ricevuto da un cliente.
La Corte di Cassazione si è in tal senso espressa alla luce della giurisprudenza comunitaria secondo cui, se sussiste un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una a valle che conferiscono il diritto alla detrazione, questo diritto deve essere riconosciuto al contribuente.