L’elaborazione del bilancio d’esercizio è caratterizzato da una serie di regole di cui alcune derivano dal codice civile e altre da organismi nazionali e internazionali.
Tra le prime:
- le clausole generali;
- i principi di redazione;
- altre norme di dettaglio.
Le clausole generali, contenute nell’art. 2413 c.c., stabiliscono che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società .
La chiarezza implica, pertanto, che il bilancio deve essere comprensibile per il lettore. Il principio della chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico prescritto dal codice civile.
La rappresentazione veritiera e corretta non fa riferimento ad un verità oggettiva dei valori iscritti in bilancio, ma richiede ai redattori di bilancio di operare in buona fede effettuando in modo corretto le stime e di applicare con diligenza le regole di valutazione prescritte dalla legge e dai principi contabili.
I principi di redazione sono stabiliti dal codice civile. Nell’ordine tali principi sono esplicati come segue:
- la valutazione dei singoli componenti del reddito e del capitale deve essere fatta secondo prudenza e con i criteri propri di una impresa in funzionamento, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
- si possono indicare solo gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio (principio di realizzazione);
- la contabilizzazione dei costi e dei ricavi deve essere fatta secondo il principio della competenza economica, indipendentemente dalla rispettiva manifestazione finanziaria;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (applicazione congiunta del principio di competenza con quello di prudenza);
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente (principio della separazione delle valutazioni);
- i criteri di valutazione non possono essere modificata da un esercizio all’altro (principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione).
Tale continuità di applicazione consente sia la corretta determinazione dei risultati di esercizio sia la comparabilità nel tempo dei valori di bilancio.