La L.R. nr. 5 del 22 gennaio 2010, emanata dalla Regione Veneto, contiene delle norme finalizzate a promuovere e sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà ed alla gestione delle imprese.
L’articolo 2, al comma 1, indica l’ambito di applicazione della normativa specificando che le agevolazioni ed i finanziamenti possono essere concessi ai seguenti soggetti:
- ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
- ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a);
- ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a) in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni; - ai collaboratori a progetto previsti dall’articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dalla lettera a)
Il comma 2 del medesimo articolo, elenca le tipologie di azioni agevolabili:
- l’acquisizione, l’assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
- l’ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice;
- l’ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell’azienda dell’imprenditore;
- l’adesione a eventuali società o fondazioni d’investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.
I vantaggi per i dipendenti si concretizzano in contributi e agevolazioni in materia creditizia, in agevolazioni in materia tributaria.
Le agevolazioni e gli incentivi, sono assegnati in modo prioritario alle piccole e medie imprese che (art. 4 c. 2):
- concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- dimostrano che i lavoratori sono stati correttamente informati, attraverso specifiche iniziative di formazione, sui rischi che derivano dalla partecipazione al capitale aziendale, con particolare riguardo alla partecipazione a società di persone;
- riservano la presenza di rappresentanti dei dipendenti nel collegio sindacale e/o nel consiglio di amministrazione o negli altri organi delle società di capitali ovvero prevedono idonee forme di partecipazione o controllo nella gestione delle imprese;
- prevedono l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- prevedono forme concordate e incentivanti per i lavoratori di accumulazione di risparmio da investire nell’impresa;
- si impegnano al riacquisto delle quote, entro cinque anni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; reciproco impegno di vendita della quota all’impresa da parte del lavoratore cessato dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo può essere preventivamente concordato.