L’art. 1 del d. lgs. n. 5/2010 introduce alcune importanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Eccone alcune.
Le prime modifiche incidono sulla composizione del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e sui suoi compiti.
Un’altra modifica che si evidenzia è quella relativa alle nozioni di discriminazione.
Costituiscono discriminazioni ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità , anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.
Sono altresì considerati come discriminanti i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato molestie poste in essere in ragione del sesso e molestie sessuali, o di esservisi sottomessi.
Relativamente al divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro il divieto in questione si applica anche ai criteri di selezione ed alle condizioni di assunzione, nonché alla promozione; alla discriminazione attuata attraverso il riferimento alla maternità ed alla paternità , anche adottive; alle iniziative in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento.
Quanto al divieto di discriminazione retributiva viene, invece, specificato che lo stesso concerne qualsiasi aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
Infine si pone l’accento su l’introduzione di un divieto di discriminazione diretta ed indiretta nelle forme pensionistiche complementari collettive e specificatamente per quanto riguarda: il campo dell’applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni di accesso; l’obbligo di versare i contributi ed il calcolo degli stessi; il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata ed al mantenimento del diritto alle prestazioni.
&201; comunque ammessa la fissazione di livelli differenti per le prestazioni solo se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i 2 sessi.
Per quanto riguarda la legittimazione processuale viene ammesso il tentativo di conciliazione anche tramite la/il consigliera/e di parità provinciale o regionale, per chiunque intenda agire in giudizio contro tutte le discriminazioni nel lavoro o comunque nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.
Viene ammessa anche la tutela giurisdizionale avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.