L’art. 2217 c.c. prevede che l’inventario deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa.
La norma sopra citata non fa esplicito riferimento al grado di analiticità con cui devono essere esposte le voci dell’attivo e del passivo.
Tale fattore può essere desunto anche con un’ulteriore analisi della normativa fiscale vigente.
A tale proposito, infatti, il d.p.r. n. 600/1973 rimanda per le modalità di redazione del libro inventari, all’art. 2217 c.c., ma sancisce la necessità di indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore.
La normativa fiscale richiede un’indicazione sintetica dei beni dell’impresa, i quali possono essere raggruppati pur con l’obbligo di tenere a disposizione le distinte che sono servite per la compilazione, la cui esibizione andrà effettuata in caso di controlli ed accertamenti.
E’ stato chiarito che i crediti verso clienti possono essere registrati nell’inventario tra le attività , nel loro ammontare complessivo e, quindi, senza obbligo di riporto dell’elenco nominativo dei clienti e dei relativi saldi.
Tale elenco comunque dovrà essere conservato dall’impresa e messo a disposizione degli organi verificatori preposti in sede di un eventuale controllo e la cui mancanza porterebbe alla contestazione di inattendibilità delle scritture contabili con le relative conseguenze.
Si ritiene che, per ogni annualità , sull’inventario debba essere previamente riportato il bilancio con il conto economico e la relativa nota integrativa, con la quale l’organo amministrativo fornisce le dovute spiegazioni sul criterio di valutazione adottato.
Di seguito deve essere riportato il dettaglio di tutte le voci che non trovano soddisfatto il requisito dell’analiticità nei documenti sopra indicati.