Il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con cui ha introdotto nuovi incentivi per avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale o una micro-impresa o per associarsi in cooperativa per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi nonché per i percettori di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Il beneficio consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite e viene erogato dall’I.N.P.S.
Il diritto alla prestazione spetta in tutti i casi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, sia in caso di sospensione sia di riduzione di orario o rotazione, nonché nei casi di lavoratori destinatari del contratto di solidarietà .
Al lavoratore è liquidato un importo pari al trattamento di mobilità che sarebbe spettato per un massimo di 12 mesi quando: il lavoratore è sospeso in cassa integrazione per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o comunque sia stato dichiarato in esubero strutturale; il lavoratore stesso possa far valere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori che intendano usufruire dei suddetti benefici, debbono presentare domanda all’I.N.P.S. entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno al reddito, specificando l’attività che intendono intraprendere.
L’Istituto erogherà il 25% dell’incentivo, interrompendo l’erogazione del trattamento, ed il restante 75% sarà erogato solo a seguito della presentazione della documentazione attestante l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento del lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, di una micro-impresa o dell’associazione in cooperativa.
In particolare nel caso di associazione in cooperativa, se il lavoratore instaurerà un rapporto di lavoro subordinato, l’incentivo spetterà alla cooperativa o dovrà essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Per poter ottenere l’erogazione del 75% del beneficio, il lavoratore dovrà presentare entro 15 giorni dalla predetta comunicazione le dimissioni al datore di lavoro, dandone copia all’INPS; il lavoratore che abbia fatto richiesta della prestazione per associarsi in cooperativa, presenterà entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione copia del contratto di lavoro.
A questo punto l’INPS disporrà il pagamento in favore del soggetto della somma dovuta o, in caso contrario, provvederà al recupero delle somme anticipate.