Durante i rapporti di consolidato nazionale, il Fisco viene soddisfatto attraverso la tassazione di gruppo. L’articolo 117 comma 3 del TUIR dispone che l’opzione del consolidato nazionale prevede il vincolo per un triennio e determina la sua irrevocabilità .
Tuttavia, può accadere che nel corso dei tre anni cambino i rapporti contrattuali all’interno del gruppo e, qualora ciò accada, è necessario che il reddito della società o ente controllante, per il periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito, venga aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
- agli interessi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall’articolo 97 comma 2;
- alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria.
Sono diversi i motivi che possono causare l’interruzione della tassazione di gruppo, tra i quali:
- liquidazione giudiziale;
- trasformazione da società soggetta a IRES a società non soggetta;
- trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa dai soggetti che possono optare per il consolidato o comunque avente natura giuridica diversa da quanto indicato nell’articolo 120 del DPR 917/86.
Entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:
- la società o l’ente controllante e ciascuno società controllata devono integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento a titolo d’acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell’opzione;
- ciascuna società controllata deve effettuare l’integrazione di cui al punto precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 121.
La società o l’ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.
Le perdite fiscali, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo permangono nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante.