Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 66/2003, è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio delle sue funzioni.
Il nostro ordinamento fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali ma lascia ampio spazio alla contrattazione collettiva che può stabilire una durata minore.
Il superamento dell’orario normale di lavoro è lavoro straordinario e come tale va retribuito ma, mentre la durata massima settimanale dell’orario di lavoro va stabilita dai contratti collettivi, la durata media è fissata dal legislatore in 48 ore.
Tale durata media va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, o in caso di apposita previsione dei contratti collettivi, sei mesi o dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro.
Il calcolo della durata media va fatto con riferimento ad ogni singolo lavoratore.
La violazione del rispetto della durata media è punita con la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, ovvero quattro, sei o dodici mesi su cui è stata calcolata la media.
Il limite giornaliero della prestazione lavorativa è ricavabile in via interpretativa dalla norma in materia di riposi giornalieri: poiché il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, il limite massimo giornaliero sarà pari a 13 ore di lavoro.
Chiaramente non essendovi previsione espressa non vi è neanche sanzione per aver fatto lavorare il prestatore di lavoro per più di 13 ore al giorno.
Le modalità di esecuzione del lavoro straordinario sono regolate dalla contrattazione collettiva ma, in mancanza, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un massimo di duecentocinquanta ore annuali.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il lavoro straordinario è ammesso: in casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.
In ogni modo, come peraltro specificato dal Ministero del Lavoro: la contrattazione collettiva non stabilisce alcun limite annuo allo straordinario e quindi il limite massimo è quello legale fissato in 250 ore annue. Se la contrattazione collettiva stabilisce un Limite annuo superiore al suddetto limite legale, il datore di lavoro sarà sanzionabile solo al superamento del limite maggiore posto dalla contrattazione collettiva; se la contrattazione collettiva stabilisce un limite annuo inferiore al suddetto, il datore di lavoro sarà comunque sanzionabile solo al superamento del limite delle 250 ore annue di straordinario.
&201; inoltre sanzionabile il datore di lavoro che ricorre al lavoro straordinario al di fuori delle ipotesi derogatorie.
La sanzione amministrativa nei suddetti casi va da euro 25 ad euro 154 e non è diffidabile; la sanzione ridotta è pari ad € 50.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per più di 50 giornate lavorative nel corso dell’anno solare, la sanzione amministrativa va da euro 154 ad euro 1.032.