I beni ammortizzabili sono quei beni la cui vita utile si suddivide in più esercizi.
L’ammortamento consiste in una procedura contabile attraverso la quale il valore dei beni viene trasferito per quote al conto economico.
La detrazione dell’imposta assolta sull’atto dell’acquisto di un bene strumentale è possibile unicamente qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: inerenza (presenza di un nesso di casualità tra gli acquisti e l’attività svolta dall’imprenditore); afferenza (correlazione con le operazioni attive imponibili).
I contribuenti che effettuano sia operazioni esenti sia attività imponibili o assimilate alle imponibili, in particolare, detraggono l’imposta pagata sulla base di una percentuale di detrazione.
Tale valore è il pro-rata ed è calcolato in base a un rapporto in cui al numeratore vengono ricomprese le operazioni imponibili e assimilate alle imponibili mentre al denominatore le operazioni di cui sopra aumentate delle operazioni esenti.
Con riferimento al concetto di bene ammortizzabile ai fini IVA, si considera beni strumentali unicamente quelli che congiuntamente hanno un costo unitario superiore a 516,46 euro, mentre ai fini dell’imposta sul reddito un coefficiente di ammortamento non superiore al 25%.
In materia IVA particolare attenzione va alla cosiddetta rettifica della detrazione.
Tale operazione va effettuata quando variano le condizioni e gli elementi che hanno permesso la detrazione a monte.
Si possono verificare sostanzialmente tre ipotesi: rettifica per il mutamento della destinazione di utilizzo del bene; vendita del bene ammortizzabile durante il periodo di ammortamento della detrazione (cinque o dieci anni a seconda del bene); rettifica per variazione del pro-rata.
Nel caso di cessione del bene ammortizzabile durante il periodo di tutela fiscale si prevede la possibilità di recuperare l’IVA non detratta a monte in misura proporzionale agli anni mancanti per il compimento del lustro.
Per evitare condotte elusive e artificiose riduzioni del prezzo di vendita il legislatore pone un limite al recupero dell’IVA non detratta che non può essere superiore alla corrispondente imposta relativa alla cessione.