Decreto milleproroghe: Scudo fiscale, studi di settore e non solo

di Roberto Grementieri

Pubblicato 13 Gennaio 2010
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

L’art. 1 del decreto legge Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso, ha introdotto alcune importanti novità  in materia fiscale. In primis, in relazione al tanto dibattuto Scudo Fiscale.

Come noto sarà  infatti possibile regolarizzare le attività  detenute all’estero alla data del 31 dicembre 2008 fino al 30 aprile 2010, attraverso il pagamento di una aliquota pari al 6% per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio e al 7% per quelle compiute fino 30 aprile 2010. Contestualmente sono stati raddoppiati i termini (otto anni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero dieci anni in caso di omessa dichiarazione) per effettuare gli accertamenti fiscali basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività  detenute all’estero sono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.
Modulo RW

Inoltre, è stata concessa ai lavoratori dipendenti ed equiparati di sanarne entro il 30 aprile 2010 l’omessa o incompleta presentazione delle disponibilità  finanziarie derivanti da lavoro prestato all’estero e lì detenute al 31 dicembre 2008.

In tema di sostituti di imposta, invece, il decreto ha rinviato di un anno l’obbligo di trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti di imposta, così come prevista dall’art. 44-bis del d.l. n. 269/2003.
La procedura, infatti, avrebbe dovuto iniziare a partire dalle retribuzioni del gennaio 2010.

Studi di settore: ci sarà  più tempo per la predisposizione degli studi da utilizzare per gli anni di imposta 2009 e 2010: la loro pubblicazione, infatti, avverrà , rispettivamente, entro il 31 marzo 2010 e il 31 marzo 2011, questo per dare maggior tempo ai tecnici dell’Amministrazione per adeguare il loro contenuto alla crisi economica in essere.

Infine, per i benzinai è stata prorogata di due anni l’agevolazione fiscale a favore dei distributori di carburanti per autotrazione (art. 21 legge n. 448/1998). La norma prevede la deduzione forfettaria dal redditto di impresa di una percentuale determinata secondo il fatturato dell’impresa.