E' sempre più frequente l'attribuzione di un veicolo aziendale al dipendente da utilizzare sia per esigenze personali che lavorative, i cosiddetti veicoli ad uso promiscuo.
Per questi veicoli è prevista la deducibilità al 90% dei costi e degli altri componenti negativi da parte dell'azienda qualora vengano destinati ad uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta.
Per permettere l'individuazione di tale periodo è necessario che l'utilizzo da parte del dipendente sia provato da idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo. Ciò può avvenire tramite una specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente, la sottoscrizione di una scrittura privata con data certa oppure l'indicazione nel verbale del consiglio di amministrazione.
Qualora il veicolo ad uso promiscuo venga ceduto o acquistato in corso d'anno è necessario che la concessione al dipendente avvenga per la maggior del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta o comunque dall'inizio del periodo d'imposta fino alla cessione del veicolo.
La determinazione della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente non richiede necessariamente continuità dell'utilizzo né che il veicolo stesso sia destinato ad un solo dipendente. Se, ad esempio, in un esercizio contabile che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre, l'acquisto del veicolo avviene il primo settembre è necessario che sia destinato ad uso promiscuo per almeno la metà del tempo intercorrente tra il primo settembre e il 31 dicembre, quindi 61 giorni non necessariamente continuativi né da parte di un solo dipendente.
A titolo meramente indicativo si precisa che il dipendente che riceve il veicolo è soggetto a tassazione sul relativo fringe benefit il cui valore può essere attribuito mediante inserimento in busta paga o fatturazione.