Il libro cespiti o registro dei beni ammortizzabili rileva tutte le movimentazioni dei beni a utilità pluriennale e quindi delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Deve essere dettagliato con riferimento a ciascun bene mobile o immobile, mentre è ammesso un prospetto che raggruppi per categorie omogenee i beni che presentano la medesima identità (anno di acquisto, coefficiente di ammortamento).
Sono obbligati alla tenuta del libro cespiti le società di persone, gli enti pubblici e privati, le persone fisiche che esercitano arti e professioni.
Tuttavia, le imprese in contabilità ordinaria possono non tenere il registro a condizione che le registrazioni siano effettuate sul libro giornale e comunque, qualora richiesto dall'amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire gli stessi dati annotati nel libro cespiti e, per la precisione: l'anno di acquisizione del cespite, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il coefficiente di ammortamento, l'ammortamento dell'anno e il fondo ammortamento esistente al 31.12 dell'anno precedente. Dovrà , inoltre, contenere le cessioni o le alienazioni dei beni.
Devono essere separatamente annotate le spese di manutenzione e riparazione che eccedono i limiti di deducibilità fiscale (e quindi tutte quelle spese che eccedono il 5% del costo dei beni ammortizzabili a inizio esercizio).
Il libro cespiti non deve contenere spazi bianchi e deve avere le pagine numerate progressivamente per esercizio. Nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare la numerazione delle pagine dovrà fare riferimento al primo dei due anni. E' esente dall'imposta di bollo.
La tenuta del registro su sistemi meccanografici è considerata regolare qualora i dati siano comunque stampati entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui si riferiscono e, nei casi di ispezione, sia possibile stampare su supporti cartacei i dati memorizzati.