Sicurezza Internet: Decreto Pisanu in scadenza, o no?

di Alfredo Bucciante

Pubblicato 26 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:52

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Si avvicina la fine dell’anno, e per quanto riguarda la connettività  in Italia si pone il problema della scadenza o meno del cosiddetto decreto Pisanu.

Nello specifico, si tratta della legge 31 luglio 2005, n. 155, intitolata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.

Alla luce dello scenario attuale, stanno circolando ormai diversi appelli per lasciar decadere la normativa con la fine dell’anno.
In particolare non sembra sostenibile per nessuna delle parti in causa l’articolo 7 comma 1 della legge, che prevede la richiesta di una licenza alla questura per offrire connessioni ad Internet (è il tipico caso degli Internet point).

Non solo: anche il comma 4 dello stesso articolo, che riguarda la preventiva acquisizione dei dati anagrafici di chi intende effettuare la connessione apapre oggi anacronistico e di ostacolo alla normale offerta e fruizione del servizio.


Nel tempo, infatti, quest’obbligo è stato parzialmente superato. Anche grazie alla possibilità  di un’identificazione indiretta del soggetto: per esempio, associando la sua identità  a una scheda di un cellulare, che per legge è nominale e può essere venduta solo verificando l’identità  dell’acquirente. Quindi la soluzione si sposta, per così dire, a monte.

Per quanto riguarda la scadenza espressa dalla norma, può essere utile leggere questo post del professor Marco Scialdone, che sottolinea come il secondo profilo, quello del Wi-Fi pubblico citato dal comma 4, non sia soggetto a scadenza. Quindi, modificabile solo con un intervento sulla legge.

Probabilmente la norma non è chiarissima, anche perché nel comma 4 viene richiamato il comma 1, generando qualche possibile confusione. Ma il richiamo è solo per riferirsi ai medesimi titolari o gestori di un esercizio in cui si svolgono quelle attività . Quindi deve ritenersi prevalente la tesi per cui l’unica parte della legge soggetta a scadenza è il comma 1.

Recentemente, anche il Ministro del Turismo ha espresso l’intenzione di riordinare il settore, presentando un disegno di legge per semplificare l’accesso ad Internet dalle strutture turistiche.
La nuova normativa tocca però solo il comma 1 dell’articolo 7, lasciando inalterata la previsione del comma 4.