I cartelli che indicano l’itinerario per giungere alla sede di uno stabilimento, impresa o esercizio commerciale sono tassabili? La risposta è positiva, almeno secondo quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione del 4 novembre 2009 n. 23383.
La pronuncia nasce a seguito del ricorso depositato da una società nei confronti di diversi avvisi di accertamento emessi da un Comune piemontese; l’Amministrazione locale, infatti, contestava all’azienda il mancato pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità , in relazione ad alcuni cartelli collocati sulla strada e indicanti il percorso da seguire per giungere alla sua sede.
La società si difendeva, sostenendo che tale cartellonistica non avevano alcuna finalità pubblicitaria bensì di agevolare il traffico degli autoveicoli.
In primo grado la CTP confermava la legittimità degli avvisi; osservava il Giudice di prime cure che nei segnali in oggetto era evidente la funzione promozionale, poichè i cartelli non si limitavano a contenere indicazioni stradali, ma specificavano l’oggetto dell’attività svolta e il prodotto commercializzato.
La sentenza veniva confermata in appello.
Proposto ricorso in Cassazione, la Suprema Corte enunciava il principio di diritto per il quale ai cartelli indicanti l’itinerario per raggiungere la sede di stabilimenti, ditte, imprese e esercizi commerciali si deve applicare l’imposta comunale sulla pubblicità se questi contengono l’indicazione dell’oggetto dell’attività svolta nonchè il prodotto e servizio commercializzato; in questi casi, infatti, è chiara la finalità promozionale del prodotto o dell’attività svolta dall’impresa.
Tali segnali, dunque, rientrano nella previsione di cui all’articolo 5 del d.lgs 507/1993, per il quale la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, è soggetta all’imposta sulla pubblicità , considerandosi rilevanti i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
D’altronde, ha fatto notare la Suprema corte, sulla società non gravava alcun obbligo di predisporre segnalazioni stradali al fine di faciliatare il raggiungimento della propria sede.
Facendolo, e sostenendo tra l’altro dei costi, facilita l’incontro con i potenziali clienti, promuovendo in modo efficiente la domanda dei propri beni o servizi.