Concorrenza e collaborazioni tra imprese

di Nicola Santangelo

Pubblicato 18 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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Con il termine concorrenza tra imprese intendiamo riferirci a qualunque forma di competizione fra due o più aziende determinate a dominare l'una sull'altra tramite l'acquisizione della clientela.

La concorrenza è prevista dal Codice Civile. L'articolo 2595, infatti, ne pone i limiti legali asserendo che deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e, comunque, nei limiti stabiliti dalla legge. In regime di concorrenza sono vietati:

  • gli atti di emulazione, fedele riproduzione delle caratteristiche del prodotto o di nomi e segni distintivi dell'impresa concorrente o comunque il compimento, con qualsiasi altro mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività  di un concorrente;
  • gli atti di denigrazione, diffusione di notizie volte a generare disprezzo nei confronti del concorrente (da qualche tempo, invece, è ammessa la pubblicità  comparativa) o appropriamento di pregi dei prodotti di un concorrente;
  • ogni altro atto non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’azienda altrui.

  • La presenza di almeno uno di questi elementi genera la cosiddetta concorrenza sleale. Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.

    A porre ulteriori limiti alla concorrenza fra imprese partecipano anche le norme antitrust, attraverso l'istituzione dell'Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato, che interviene qualora si tenti di eliminare o ridurre la concorrenza fra imprese oppure si cerchi di creare posizioni dominanti sul mercato.

    Le aziende in regime di monopolio hanno l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto d'impresa, osservando la parità  di trattamento.

    Esistono, invece, accordi tra due o più imprese per l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In tal caso si parla di contratto di consorzio disciplinato dall'articolo 2602 del codice civile. Il consorzio è finanziato dai consorziati attraverso il versamento di contributi.

    Molto simili ai consorzi sono le società  consortili, ovvero un consorzio costituito sotto forma di società  commerciale.

    Molto frequente nelle gare per appalti pubblici è la presenza di due o più imprese raggruppate in una Associazione Temporanea di Imprese (ATI).