Tratto dallo speciale:

Anagrafe tributaria: le informazioni a disposizione del Fisco

di Roberto Grementieri

Pubblicato 23 Novembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

logo PMI+ logo PMI+

Negli ultimi mesi, Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza stanno attuando un forte giro di vite in ambito intermediazione finanziaria. Tra le numerose attività  di controllo, nel mirino delle indagini sono finite anche le filiali di banche della confederazione elvetica, ovvero gli operatori economici che svolgono la propria attività  nell’area confinante con la Repubblica di San Marino.

L’obiettivo è quello di verificare la corretta trasmissione – da parte degli intermediari finanziari – all’Anagrafe tributaria dei dati sui movimenti economici effettuati dai clienti, così come richiesto dalla legge 248/2006 e dal d. lgs. 231/2007.

Con la circolare 42/E del 24 settembre 2009, l’Agenzia delle Entrate aveva infatti sottolineato l’importanza della banca-dati rappresentata dall’Archivio per lo svolgimento delle indagini finanziarie, e aveva fornito nuove istruzioni agli uffici per utilizzare più efficacemente le informazioni in esso contenute.
Anche le filiali estere delle banche o degli operatori italiani sono tenuti all’invio delle informazioni richieste dalla norma.

Ma quali sono le informazioni a disposizione del Fisco?

Nella banca dati confluiscono, per via telematica, tutti i dati relativi ai rapporti continuativi, esistenti o cessati, intrattenuti dagli istituti finanziari con clienti italiani, a partire dal 1° gennaio 2005, e quelli relativi alle operazioni “extra-conto” (operazioni effettuate direttamente allo sportello attraverso contanti o assegni circolari), con esclusione dei versamenti eseguiti con bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro, nonché le informazioni relative a procure e deleghe.

Sono 950 milioni i rapporti fino ad oggi registrati attraverso questa procedura e oltre 90 milioni i soggetti rilevati che hanno operato in situazioni di “extra-conto“.
In caso di procedura di accertamento, è specificato nel documento, l’ufficio deve chiedere all’operatore finanziario tutte le informazioni connesse alle operazioni compiute dal cliente nel periodo di imposta relativo alla procedura di controllo.

In pratica, con l'”extra-conto“, non basta più l’unica comunicazione annuale richiesta alla banca in occasione della prima operazione compiuta dal suo assistito, ma l’istituto deve fornire il quadro completo delle transazioni effettuate.

Con il medesimo documento, nel mirino anche deleghe e procure, procedure che consentono di ritirare, versare o pagare somme di denaro o assegni per conto terzi e che spesso vengono utilizzate come strumento per evadere il fisco.
Gli operatori tenuti a comunicare con l’Archivio sono le banche, la società  Poste italiane, gli intermediari finanziari, le società  di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario.

Per ora gli ispettori del fisco hanno fatto visita soltanto ad alcune determinate categorie – ritenute più a rischio di illecito – le operazioni di controllo saranno estese successivamente anche agli intermediari.