Gli interessi di mora sono sempre deducibili

di Anna Fabi

16 Settembre 2021 12:36

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Gli interessi sul tardivo o mancato versamento delle imposte sono sempre deducibili: cosa dice la legge e come applicarla caso per caso.

Gli interessi per il tardivo pagamento delle imposte non rappresentano un accessorio dell’imposta ma piuttosto gli autonomi effetti di un rapporto tributario, il quale trova fondamento in un fatto ben preciso, ossia il ritardo nella riscossione dell’imposta. Di conseguenza, sono considerati ordinariamente deducibili gli interessi sul tardivo versamento delle imposte. I riferimenti normativi e le conferme di Cassazione in questo senso sono molteplici, comprendendo anche documenti di prassi (da ultima, la Circolare 10/E 2014 dell’Agenzia delle Entrate).

In particolare, la Cassazione (sent. n.12990 del 4 giugno 2007) ha spiegato che gli interessi passivi trovano unica e specifica disciplina, ai fini delle imposte sui redditi, nell’ex art. 63 del DPR 917/1986. Dunque, nel suo ambito applicativo vanno ricondotte anche le somme corrisposte dal contribuente ai sensi del DPR 692/1973, quali gli interessi:

  • per tardiva riscossione su iscrizione a ruolo di imposte per accertamento di nuovi o maggiori imponibili;
  • per gli interessi per prolungata rateazione delle imposte iscritte a ruolo;
  • per gli interessi sul recupero di somme erroneamente rimborsate;
  • per gli interessi sui versamenti diretti omessi, ritardati o insufficienti su iscrizione a ruolo.

Tale soluzione trova conferma nell’interpretazione del DPR 917/1986: l’ex art. 56, comma 3 prevede che gli interessi – anche se diversi da quelli riferiti ai redditi di capitale – concorrono a formare il reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio di competenza. Sarebbe dunque incoerente se gli interessi attivi sui crediti di imposta che sono componenti positivi di reddito, come tali tassabili, non assurgessero a componenti negativi di reddito, e come tali non fossero deducibili, visto che sono pagati per identica causa giuridica dal medesimo contribuente.

In pratica, si afferma la piena legittimità della deduzione degli interessi su imposte non versate o versate in ritardo, perché:

  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo delle imposte a seguito di liquidazione operata dall’ufficio ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 non sono equiparabili alle sanzioni, in quanto espressamente correlati alle imposte o maggiori imposte dovute, in funzione compensativa del ritardo nell’esazione;
  • la disciplina non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell’onere di cui sono accessori; la norma, infatti, indipendentemente dal rispetto del principio di inerenza, trovando gli interessi passivi unica e specifica disciplina nell’art. 63 che costituisce regola «speciale» rispetto alle disposizioni generali sui componenti del reddito d’impresa nel cui ambito applicativo vanno ricondotte anche le somme corrisposte ai sensi del D.P.R. n. 602/1973.

Anche una più recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 16561/5 del 5 luglio 20217) ha respinto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate in relazione ad un recupero a tassazione per interessi attivi di mora, ritenute erroneamente non deducibili in quanto non ancora sopportate.