Tempi più brevi per impugnare le sentenze in materia tributaria

di Roberto Grementieri

Pubblicato 30 Settembre 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:41

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La vostra azienda ha perso un ricorso in Cassazione? La possibilità  di impugnare le sentenze emesse dai giudici tributari è soggetta a termini perentori, trascorsi i quali la sentenza passa in giudicato. Però, il termine per opporsi alle sentenze della Commissioni tributarie provinciali e regionale – e comunque per proporre la revocazione ordinaria – è di sessanta giorni (cosiddetto termine breve).

Il soggetto che desidera abbreviare i termini di impugnazione ha l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti.

Di contro, se nessuna delle parti provvede alla notifica della sentenza, si applica la disposizione contenuta nell’articolo 327 del c.p.c., primo comma, che fa parte di quelle del codice di procedura civile recentemente rivisitate dalla legge 69/2009.


Al riguardo, l’articolo 46, comma 17 della legge, ha sostituito le parole “decorso un anno“, dell’articolo 327, con “decorsi sei mesi“, apportando quindi la riduzione da un anno a sei mesi al termine “lungo” per le impugnazioni delle sentenze.

Quindi, “decorsi sei mesi” dalla pubblicazione della sentenza si decade dalla possibilità  di impugnazione.

Tale modifica legislativa di riduzione del termine annuale di decadenza dalle impugnazioni troverà  applicazione ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore il 19 giugno scorso.

Va inoltre precisato che se il periodo di impugnazione ricade nel periodo 1 agosto-15 settembre, ai fini dell’effettiva determinazione dei termini per ricorrere – sia per il cosiddetto “termine breve” che per il “termine lungo” – si dovranno comunque aggiungere i 46 giorni previsti per la sospensione feriale dei termini processuali.

L’unico profilo di inapplicabilità  della decadenza semestrale per l’impugnazione riguarda coloro i quali non si sono costituiti in giudizio e dimostrino di non aver avuto conoscenza del processo per nullità  della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

Questa previsione è volta a tutelare la posizione di colui che è rimasto sostanzialmente estraneo al giudizio, consentendogli di proporre impugnazione tardiva entro un anno (ora sei mesi) e 46 giorni dall’eventuale conoscenza della pronuncia.