Una rivoluzione per le imprese: probabilmente il termine è ultimamente un po’ abusato ed è probabilmente spinto dalla esigenza di dare risalto ad azioni decisive o comunque incisive, soprattutto quando si vanno ad agitare acque ferme da diverso tempo.
La “rivoluzione”, in questo caso, riguarda le nuove misure di tutela del Made in Italy contenute nella legge del 23 luglio 2009 n.99 amichevolmente denominata “legge sviluppo“.
Obiettivo delle nuove misure la “tutela della proprietà industriale e delle eccellenze del nostro Paese attraverso il rafforzamento della lotta alla contraffazione” confermando una volta di più che la difesa del marchio “Italia” (e di anni di lavoro, investimenti ed ingegno per renderlo autorevole ed apprezzato nel mondo) va condotta con punte più aguzze di quelle sinora disponibili agli imprenditori italiani, soprattutto Pmi, microimprese ed imprese artigiane, che abitualmente svolgono attività manifatturiere fortemente radicate nel territorio e che, sempre più, si devono confrontare con una concorrenza globale e smaliziata.
Talmente smaliziata da indurre i consumatori a ritenere di aver acquistato un prodotto fabbricato o proveniente dal nostro (bel)paese gabbando sia il consumatore sia quegli imprenditori che in Italia, lo stesso prodotto, lo fabbricano sul serio.
Dunque via ai nuovi strumenti che dovrebbero consentire, nel prossimo futuro il contrasto efficace del “falso Made in Italy“:
- Inasprimento delle sanzioni penali nei confronti di attività criminali organizzate e commesse in, modo sistematico;
- razionalizzazione degli enti e delle misure esistenti;
- maggiore coordinamento tra Stato e Regioni;
- risorse per le imprese “start up”
- l’introduzione del reato di contraffazione agroalimentare
- pene più severe per l’uso di false e fallaci indicazioni sull’origine o provenienza dei prodotti (compresa la stampigliatura Made in Italy)
- estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria ai reati di contraffazione
- istituzione del Consiglio nazionale anti-contraffazione
Vanno comunque ricordate le precisazioni fatte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Dogane che “delimitano” la validità delle nuove regole esclusivamente per i prodotti fabbricati successivamente al 15 agosto, data di entrata in vigore della legge, escludendo le merci giacenti nei magazzini nel periodo precedente, ed i prodotti per i quali il marchio di azienda sia stato posto prima del 15 agosto.
Le Pmi, per il momento, possono considerarsi soddisfatte?