In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la fattispecie prevista dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e in precedenza dall’art. 4, lett. d) del DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito con legge 7 agosto 1982, n. 516, si configura come reato di pericolo astratto, in quanto mira a tutelare l’interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, sicché è stata anticipata dal legislatore, nella configurazione della predetta fattispecie criminosa, la soglia dell’intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione.
“E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
(Corte di Cassazione, sent. n. 28654 del 14 luglio 2009)“
La configurabilità del reato è, pertanto, svincolata dal conseguimento di una effettiva evasione, venendo puniti comportamenti propedeutici connotati da potenzialità lesiva del citato interesse erariale (cfr sez. III, 13 maggio 2004, n. 26395; sez. III, 26 settembre 2006, n. 40172; sez. III, 14 novembre 2007, n. 12719 del 2008, secondo le quali per la configurazione del reato è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico).
Inoltre, è stato anche precisato che in tema di reati tributari la presenza di una ulteriore finalità nell’azione delittuosa, rispetto a quella di consentire a terzi l’evasione fiscale, non incide sulla compiuta integrazione della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (cfr citata sez. III n. 12719 del 2008).
Sicché la sussistenza dell’elemento psicologico del reato deve essere esclusa solo qualora risulti che l’azione è stata posta in essere per fini esclusivamente extratributari.
Inoltre il reato si consuma con l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione fiscale, mentre è irrilevante il fatto che il terzo raggiunga o meno detto risultato ovvero avrebbe potuto raggiungerlo attraverso un contenzioso con l’amministrazione tributaria.