Marca temporale e firma digitale: cosa cambierà  a settembre?

di Roberto Grementieri

Pubblicato 22 Giugno 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

logo PMI+ logo PMI+

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 6 giugno, ha introdotto due importanti novità  in tema di marca temporale e firma digitale.
Le modifiche entreranno in vigore tra 180 giorni, ossia dopo l’estate. Cerchiamo di capire in dettaglio cosa cambierà .


La marca temporale, innanzitutto è bene ricordarlo, è il risultato di una procedura informatica che consente di attribuire a un documento informatico una data e un orario opponibile ai terzi.

Dal punto di vista operativo, il servizio di marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di un soggetto terzo, di una firma digitale del documento cui è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certa.

Un file marcato temporalmente contiene il documento del quale si è chiesta la validazione temporale e la marca emessa dall’ente certificatore.
Il previgente quadro normativo prevedeva che le marche temporali fossero conservate in un apposito archivio informatico per un periodo non inferiore a cinque anni.

Inoltre, subordinava la validità  delle stesse al solo periodo di conservazione, vale a dire che, superati i cinque anni, i documenti marcati temporalmente rischiavano di non avere più la stessa rilevanza.

La riforma prevede, invece, che tutte le marche temporali vengano conservate in un apposito archivio per un periodo non inferiore a venti anni ovvero, su richiesta dell’interessato, per un periodo maggiore.

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro, che consente al titolare di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità  di un documento informatico.

Il limite che tale sistema di sottoscrizione presentava riguarda la validità  dei documenti informatici nel tempo, nel senso che, essendo la firma digitale subordinata alla validità  (solitamente triennale) di uno specifico certificato qualificato, alla scadenza di quest’ultimo i documenti rischiavano di non essere più validi.
Per ovviare a tale problema, occorreva apporre sui documenti informatici una marca temporale prima della scadenza del certificato.

Nella riforma indicata, è disposto che la firma digitale, anche se il relativo certificato qualificato risulti scaduto, revocato o sospeso, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma in un momento precedente alla scadenza, sospensione o revoca del certificato.

In pratica, se dopo aver firmato digitalmente un documento vi apponiamo anche una marca temporale, renderemo la firma digitale valida nel tempo.