La sostituzione di una lavoratrice assente per maternità sconta una riduzione contributiva maggiore nelle piccole aziende. L’articolo 4, comma 3 del Testo Unico sulla maternità e paternità, approvato con dlgs 151/2001, riconosce uno sgravio di contributi e premi assicurativi a favore delle piccole imprese che assumono con contratto a tempo determinato o utilizzano lavoratori in somministrazione, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità e paternità.
E’ previsto, infatti, uno sgravio pari al 50% dei contributi per quei datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori ovvero li richiedono in somministrazione per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità e paternità.
Maggiore sostegno alle piccole imprese nelle sostituzioni di maternità, dunque, ma solo per aziende con meno di venti dipendenti, nel cui computo non rientrano gli apprendisti, i contratti di formazione lavoro, i contratti di inserimento lavorativo e di reinserimento, i contratti di somministrazione del personale. Inoltre i dipendenti a tempo parziale si computano proporzionalmente alle ore svolte mentre quelli con contratto di lavoro intermittente in base alle giornate lavorate nel semestre precedente.
Il beneficio trova applicazione nei confronti della generalità dei datori di lavoro, anche senza la qualifica di imprenditori, e si applica fino al compimento di un anno di età del figlio del lavoratore in astensione oppure per un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.
Le aziende interessate al beneficio dovranno autocertificare che l’assunzione dei dipendenti è effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione in base agli articoli 4, 5 e 7 della Legge 1204/1971, come modificati dalla Legge 53/2000 e che la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente era inferiore a venti unità.