L’art. 7 quater, comma 6, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto l’affidamento agli Agenti della Riscossione dei crediti previdenziali in carico agli Uffici Legali dell’Inps.
Trattasi di quei crediti contributivi, vantati nei confronti di aziende con dipendenti e di lavoratori autonomi e agricoli, non interessati da procedure concorsuali e/o da procedimenti giudiziari in corso, rispetto ai quali l’attività di recupero non proseguirà più in via ordinaria, bensì mediante l’attivazione del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
L’iscrizione a ruolo dei crediti avverrà in via prioritaria per quelli vantati nei confronti delle aziende con dipendenti e, successivamente, si estenderà a quelli dei lavoratori autonomi e agricoli.
Presso ogni sede dovrà essere costituito un gruppo di lavoro composto da un legale della sede provinciale e da due o più funzionari, rispettivamente dell’Ufficio legale e dell’unità di processo aziende con dipendenti, esperti nelle attività di recupero crediti, in relazione alla quantità dei crediti da affidare agli Agenti della riscossione.
Con riferimento ai crediti, si rileva che:
- per i crediti con procedura esecutiva in corso, l’iscrizione a ruolo avverrà al termine della esecuzione per la parte di credito non soddisfatta;
- per i crediti insinuati nel passivo di procedura concorsuale, l’iscrizione a ruolo avverrà , al termine della procedura, per la parte di credito non soddisfatta nella ipotesi di ritorno in bonis del debitore;
- per i crediti in attesa di essere insinuato nel passivo di una procedura concorsuale pendente l’iscrizione a ruolo avverrà immediatamente;
- per il crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente, l’iscrizione a ruolo avverrà immediatamente.