Ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., con la sentenza che chiude il processo il Giudice condanna la parte soccombente a rimborsare alla parte vittoriosa le “spese di lite” ossia le spese processuali, liquidandone l’ammontare.
Si possono dunque verificare due ipotesi: la parte vittoriosa è azienda titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione; la seconda ipotesi è che chi perde non è titolare di partita IVA o la sentenza non è inerente all’esercizio della propria impresa, arte o professione.
Nel primo caso l’azienda non deve pagare alla controparte l’importo addebitato a titolo di IVA.
Nel secondo caso, invece, l’IVA deve essere corrisposta.
Quanto sopra evidenziato trova giustificazione nel fatto che, nel primo caso il cliente vittorioso ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l’IVA addebitata dal proprio avvocato, mentre nel secondo caso il cliente vittorioso non ha il diritto di detrarre l’imposta addebitata, pertanto ciò configura per il cliente un vero e proprio onere.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10336 del 5 maggio scorso, ha poi affermato che – poiché l’IVA rientra automaticamente nel computo delle spese processuali – non occorre un’apposita pronuncia del Giudice per garantire il rimborso di detta imposta.
Questa, essendo considerata onere accessorio degli onorari di difesa, è da ricomprendere tra gli oneri processuali dai quali la parte vittoriosa deve essere in ogni caso sollevata.
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’IVA che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore.
Tuttavia la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità , per la parte soccombente di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione.
In conclusione, sebbene sia a carico della parte soccombente rimborsare quella vittoriosa dell’IVA da questa versata, ciò non toglie che, in ambito esecutivo, il soggetto che intima l’atto di precetto debba fare attenzione alla propria posizione soggettiva. Infatti, se costui è un soggetto passivo IVA non potrà chiedere che sia addebitata l’Iva al precettato, anche nel caso in cui il giudice l’abbia espressamente liquidata.