I contribuenti esonerati dall’obbligo di rilasciare scontrino o ricevuta fiscale (come, ad esempio, tassisti, tabaccai, ecc.), se accedono al regime dei minimi – che prescrive invece l’onere di certificare i corrispettivi – possono continuare a fruire dell’esonero dalla certificazione purché provvedano a certificare i corrispettivi annotandoli in un apposito registro cronologico.
Questo il contenuto della risoluzione n. 108/E, dove l’Agenzia delle Entrate spiega chiaramente l’intento di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti minimi, consentendo agli esclusi dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale, di cumulare questo esonero con le altre agevolazioni dedicate a chi è dentro il regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria.
In particolare, i dubbi nascono dal fatto che i contribuenti minimi, pur godendo di numerose agevolazioni specifiche (come, ad esempio, l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva) generalmente sono tenuti a emettere scontrino o ricevuta fiscale.
A questo proposito sarebbe paradossale che i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dovessero rinunciare a questo sgravio nel momento in cui decidessero di entrare nel regime fiscale semplificato introdotto dalla Finanziaria 2008.
Infatti, se è vero che il regime dei minimi è nato per alleggerire gli adempimenti fiscali a carico degli interessati, sarebbe del tutto illogico e paradossale che coloro che già godono degli esoneri documentali li perdano con l’ingresso nel regime semplificato.
Ne deriva che i soggetti già esclusi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, che entrano nel regime fiscale semplificato, possono cumulare questo sgravio con le altre agevolazioni previste per chi decide di entrare nei minimi.
L’Agenzia precisa che l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi sulle singole operazioni effettuate ogni giorno, resta saldo perché funzionale a monitorare i ricavi del contribuente e a verificare, eventualmente, se lo stesso supera il limite dei 30mila euro, soglia al di sopra della quale non si può più restare dentro i “minimi”.