Sembrerebbe un paradosso eppure il D.Lgs. 81/2008 ha prodotto il suo primo incidente ufficiale, anche se si tratterebbe (solo) di un incidente “interpretativo”.
E' andata proprio così: qualche mese fa il Ministero del Lavoro nel rispondere ad un interpello presentato da Confcommercio sulle modalità di consegna del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha suscitato diverse critiche, per il contenuto della risposta più qualche dubbio sulla competenza del soggetto che dovrebbe essere tenuto a rispondere, in base alla normativa vigente, alle domande di interpello presentate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ma andiamo con ordine.
La richiesta di interpello ipotizzava l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 18 comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 81/2008 con la consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un pc portatile, contenente il documento di valutazione dei rischi dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dei locali aziendali negli orari di attività .
Il Ministero del Lavoro, ha approvato tale modalità di “consegna” ritenendo che, in assenza di formalità per la consegna del documento, l'adempimento all'obbligo risultasse comunque garantito.
Molti dei dubbi (e delle critiche) sollevate, riguardano soprattutto il fatto che il Ministero del Lavoro tramite lo strumento dell'interpello abbia sostanzialmente operato “in via amministrativa”, e quindi non con un provvedimento avente forza di legge, una modifica normativa.
Tuttavia un aspetto di non secondaria importanza (ed alquanto curioso) riguarda, il soggetto che avrebbe dovuto rispondere.
Proprio il D.Lgs. 81/2008 prevede all'articolo 12 la istituzione di una apposita “Commissione per gli interpelli” per rispondere ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Quindi un soggetto diverso dalla “Direzione Generale” del Ministero del Lavoro prevista dalle precedenti norme che regolavano l'istituto, cioè l'art.9 D.Lgs. n. 124/2004 modificato successivamente dall'art.21 del D.L. n. 262/2006.
Si può ipotizzare per il futuro che, qualora entrambi i soggetti, istituzionalmente deputati a gestire l'interpello, rispondano diversamente ad un medesimo quesito si apra un conflitto di competenza? quale sarebbe in un caso (teorico?) del genere quella da prendere in considerazione?