Il lavoro a chiamata è stato introdotto dalla riforma Biagi del 2003. Rimasto in vita per cinque anni, il job on call è stato poi abrogato con la legge 24 dicembre 2007 n. 247 con effetto dal primo gennaio 2008.
Si è trattato però di una sola parentesi perché con il d.l. n. 112/2008 è stato riammesso a pieno titolo secondo l’originaria disciplina normativa.
Il contratto di lavoro intermittente, infatti, ha la principale funzione di rispondere alle esigenze di imprese e lavoratori che devono instaurare un rapporto di lavoro subordinato per attività intermittenti o in particolari periodi di tempo (come i week-end o il periodo estivo).
In particolare, la sua stipulazione è possibile nei seguenti casi:
- per lavori di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate tassativamente dai C.C.N.L.;
- per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno che vanno intesi come week-end (dalle ore 13 del venerdì fino alle 6 del lunedì successivo), vacanze natalizie (periodo dal primo dicembre al 10 gennaio), vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì dopo la Pasqua), ferie estive (periodo dal 1° giugno al 30 settembre);
- per le attività discontinue indicate dal d.m. 23 ottobre 2004 in assenza di una specifica disciplina contrattuale.
In ogni caso, è precluso il ricorso al lavoro a chiamata: per sostituire lavoratori in sciopero, ovvero presso unità produttive interessate a procedimenti collettivi per riduzione di personale ai sensi della legge n. 223/1991, effettuate nei sei mesi precedenti, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, o presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di Cigs, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni degli intermittenti; per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.