Rimborso IVA e modello VR/2009: tutte le regole per riscuotere il credito

di Roberto Grementieri

Pubblicato 13 Febbraio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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Lo scorso 2 febbraio sono stati aperti i termini per la presentazione del modello VR/2009 relativo alla richiesta di rimborso IVA con riferimento all’anno 2008.

Il modello va presentato in duplice copia all’agente della riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente: una delle due copie viene inviata, da parte dello stesso agente, all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, che provvede poi a svolgere l’istruttoria in merito all’esistenza del credito e ai presupposti che attribuiscono il diritto al rimborso. Rispetto allo scorso anno, tali parametri non hanno subito variazioni.

Dietro ogni procedura fiscale, tuttavia, c’è spesso il rischio di un fraintendimento o di una dimenticanza, tale da inficiare la correttezza della pratica, in questo caso la validità  stessa della domanda di rimborso IVA.


Spesso ad esempio ci si dimentica la voce al rigo VR5 sulla cessazione attività : a volte i contribuenti si limitano a chiudere l’ultima dichiarazione IVA esponendo l’importo del credito nel quadro RX del rigo rimborso, con il rischio di perderlo!
Pertanto, in tal caso andrà  predisposto il modello VR da presentare all’agente della riscossione, anche se la materiale erogazione del rimborso avverrà  a cura dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, mediante i capitoli di spesa presso la Banca d’Italia e previa istruttoria.

Una particolare attenzione va posta anche nella compilazione del campo 2 del rigo VR4, denominato “di cui da liquidare mediante procedura semplificata, immediatamente seguente al campo 1 del medesimo rigo in cui si espone l’importo complessivo richiesto a rimborso.

Ricordato che al rigo VR3 viene esposto il credito complessivo risultante dalla dichiarazione IVA, al rigo VR4 si riporta unicamente l’importo di cui si chiede il rimborso. Al successivo campo 2 va indicato l’importo che verrà  erogato dall’agente della riscossione nel limite di 516.456,90 euro per anno solare (tale limite è stato elevato a un milione di euro per i subappaltatori che, nell’anno precedente, abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzioni di contratti di subappalto).

Omettendo la compilazione di tale campo, l’agente non si premurerà  di effettuare l’istruttoria di propria competenza e il rimborso rimarrà  bloccato, salvo che il contribuente non si attivi presso l’ufficio competente per l’erogazione del rimborso tramite disposizione di pagamento.

Confusione nella compilazione del modello VR, infine, si può generare nel caso di richiesta di rimborso della minore eccedenza del triennio. In tale ipotesi, si richiede la compilazione dei righi VR6 e VR7: molto spesso, infatti, vengono indicati tout court i crediti riportati a compensazione nei rispettivi quadri RX del modello Unico, senza detrarre dagli stessi gli importi già  compensati mediante modello F24.