Nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva del modello IRAP 2009 unitamente alle relative istruzioni.
Il modello è dedicato ai liberi professionisti, alle società semplici, a quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, alle società e associazioni ad esse equiparate, ai soggetti Ires ed alle Amministrazioni pubbliche.
Il modello è composto da un frontespizio contenente l’informativa sul trattamento delle notizie personali, i dati riguardanti il contribuente, la sottoscrizione all’impegno della presentazione telematica, il visto rilasciato dai Caf o dai professionisti.
Il modello prevede cinque quadri (IQ, IP, IC, IE e IK) dove andranno inseriti i dati per la determinazione della base imponibile in relazione alle cinque categorie di soggetti passivi (persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali e amministrazioni pubbliche); il quadro IR, dove andrà indicata la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta dovuta, oltre alla determinazione del saldo a debito o a credito; il quadro IS, dove andranno indicati i dati utili per la determinazione del valore della produzione.
La Finanziaria dello scorso anno ha stabilito poi il passaggio dell’Irap da tributo erariale a regionale e stabilito l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio del soggetto passivo.
Con decreto ministeriale dell’11 settembre 2008 è stato poi introdotto un ulteriore passaggio: il modello (che non deve più essere presentato all’interno dell’Unico) deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate che provvederà all’invio dello stesso alle Regioni ed alle Provincie sia dove il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta se l’attività è esercitata in più regioni.