Salute e sicurezza: le norme limitano i pc portatili sul lavoro?

di Paolo Sebaste

Pubblicato 19 Gennaio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

logo PMI+ logo PMI+

Il lavoro diventa sempre più mobile, oltre che flessibile: le informazioni e i dati sono sempre più sganciati da luoghi e supporti fisici e i terminali subiscono ogni giorno evoluzioni sempre evidenti legate alla inversa proporzionalità  di due grandezze: dimensioni (dispositivi sempre più piccoli) e prestazioni (capacità  di storage dei dati, velocità  di elaborazione, possibilità  di connessione alla rete sempre più performanti).

In principio sono stati i notebook ad avviare questo processo di “scollegamento” sempre più evidente tra lavoratore e luogo di lavoro, utilizzati inizialmente per facilitare lo svolgimento di attività  di figure professionali tradizionalmente in movimento (agenti e rappresentanti).

La nuova tendenza è costituita oggi dai netbook (inizialmente conosciuti come sub-notebook e presto destinarsi a “perfezionarsi”, almeno negli ambienti business): piccoli, economici, estremamente potenti e soprattutto ultraleggeri (quindi ultra portatili), stanno per confinare i notebook alla funzione che un tempo era dei computer da tavolo? Molti analisti la pensano così.

Di certo, la nozione di luogo di lavoro – con riferimento ad alcuni categorie (sempre più estese) di lavoratori – sta diventando sempre più diffusa, e la normativa insegue l'evoluzione con risultati più o meno efficaci, soprattutto sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’utilizzo dei videoterminali.

In effetti l'articolo 172 comma 2, lettera e) del D.Lgs.81/2008 dispone che le norme relative all'utilizzo di videoterminali non si applichino ai lavoratori addetti alle “macchine di videoscrittura senza schermo separato”: nozione che, tradotta in termini più moderni, individua i cosiddetti computer portatili.

Sempre il D.Lgs.81/2008, tuttavia, nell’Allegato XXXIV, stabilisce che l’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

Conseguentemente, qualora ricorra l’utilizzo prolungato anche l’ambiente di lavoro deve essere organizzato secondo criteri ergonomici e i lavoratori devono essere sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per l'apparato muscolo-scheletrico configurandosi pertanto l'intervento del medico competente.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto agli obblighi di formazione ed informazione, a fornire eventualmente i dispositivi speciali di correzione visiva in funzione dell'attività  svolta e a concedere l’osservanza di pause di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Anche in questo caso le inosservanze delle prescrizioni sono (severamente) sanzionate.