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Salute e autotutela del lavoratore autonomo: obbligo o facoltà ?

di Paolo Sebaste

Pubblicato 7 Gennaio 2009
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:42

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Molto spesso, praticamente sempre, quando ci riferiamo agli obblighi su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, abbiamo presente principalmente la categoria dei lavoratori subordinati. La lettura del D.Lgs.81/2008 rende in effetti preponderante, se non esclusiva, la visione di una normativa di tutela incentrata principalmente su questa categoria di lavoratori. Si tratta comunque della categoria più diffusa e numerosa.

Nella realtà , tuttavia, il luogo di lavoro è normalmente “frequentato” da diverse ed eterogenee categorie di prestatori d'opera. Prendendo in prestito l'esempio di un cantiere edile, potremmo verificare senza troppo sforzo che sul luogo di lavoro operano, perlopiù contemporaneamente, operai dell'impresa appaltatrice, operai di piccole imprese in subappalto, ed (infine) lavoratori autonomi o imprenditori senza dipendenti.

Per tali tipologie di prestatori d’opera il D.Lgs. 81/2008 ha operato un salto di qualità  rispetto alla normativa del vecchio D.Lgs. 626/94, prevedendo una apposita disciplina relativamente agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 21 del Testo Unico che detta disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi disponendo l'utilizzo di attrezzature di lavoro conformi e di dispositivi di protezione individuale e concedendo la facoltà  di beneficiare con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività  svolte. Ma siamo sicuri che si tratti di una facoltà ?

Una lettura più “apocrifa” del D.Lgs. n. 81/2008 lascerebbe invece supporre che il legislatore intendesse equiparare i lavoratori autonomi imponendo loro gli stessi obblighi posti a carico di tutti gli altri lavoratori.

Infatti sia il campo di applicazione, che dispone che la norma si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, sia l'articolo 20 in cui si dice che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”, rientrando fra tali obblighi la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento e di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente, sembrerebbero aprire la strada a questa seconda interpretazione.

In ogni caso, trattandosi di tutela della propria salute e sicurezza, è ragionevole parlare di facoltà , qualora i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i collaboratori familiari siano esposti agli stessi rischi che mediamente incombono su tutti gli altri lavoratori che operano nel medesimo luogo di lavoro?