Per determinare il trattamento IVA a cui assoggettare le prestazioni pubblicitarie, occorre far riferimento a due criteri diversi: il domicilio e la posizione giuridica del committente ed il luogo di utilizzo della prestazione.
Relativamente a quest’ultimo criterio – da intendersi quale ambito geografico dove il messaggio viene diffuso – emerge l’oggettiva difficoltà ad individuarlo, in relazione alle diverse modalità utilizzate per la diffusione del messaggio pubblicitario.
Se questo è diffuso in Italia o nel territorio comunitario, la prestazione si considera svolta in Italia se il committente è un soggetto passivo domiciliato nel nostro Paese. Se, invece, la diffusione avviene al di fuori del territorio comunitario, la prestazione non è rilevante ai fini IVA e, pertanto, non è soggetta ad alcun adempimento, nemmeno nel caso in cui il prestatore sia soggetto residente in Italia.
Le prestazioni pubblicitarie diffuse da soggetti non residenti nel territorio a favore di soggetti residenti in Italia, su riviste aventi divulgazione in tutta Europa sono assoggettate ad IVA solo per la quota di corrispettivo imputabile alle copie diffuse nei Paesi membri dell’Unione Europea, mentre è esclusa dall’imponibilità la quota riferibile alle copie diffuse negli stati extraeuropei.
Nel caso in cui non sia possibile determinare la ripartizione territoriale della diffusione, risulta imponibile ai fini IVA l’intero corrispettivo.
Le prestazioni pubblicitarie diffuse via radio (comprese quelle televisive) da società italiane e commissionate da soggetti residenti in Paesi extraeuropei sono da assoggettare ad IVA per l’intero importo, poiché, sebbene la prestazione risulti rivolta sia a soggetti nazionali sia a soggetti esteri, non risulta possibile distinguere con criteri oggettivi la quota parte di diffusione e utilizzazione nel territorio dello Stato.
A livello contabile, le spese di pubblicità vengono generalmente contabilizzate nel conto economico.
Tuttavia, tali costi possono essere capitalizzati e quindi contabilizzati nello stato patrimoniale allorquando assumano utilità pluriennale; in tal caso dovranno essere ammortizzati entro un periodo massimo di cinque anni.
Per capitalizzare i costi di pubblicità , gli stessi devono rivestire carattere di eccezionalità e non di ricorrenza o assolvere semplicemente alla funzione di sostegno alle vendite; pertanto, tali costi dovranno riferirsi ad operazioni pubblicitarie per le quali l’azienda si attende un rilevante e duraturo ritorno economico.