La contabilità  del lavoro dice addio alla penna

di Roberto Grementieri

Pubblicato 14 Ottobre 2008
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:43

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Il Libro Unico sul Lavoro nasce da una domanda di semplificazione delle imprese nella consueta gestione delle procedure amministrative e della contabilità  relativa del lavoro dei propri dipendenti.

Costituito sulla base di soli due elementi – la presenza del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo – dal 16 gennaio 2009 non potrà  più …essere tenuto a mano.


Con le nuove direttive (Circolare n. 20 del 21 agosto 2008), gli unici sistemi previsti sono:

  1. elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo;
  2. stampa laser;
  3. su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati.

Quale che sia la modalità  di tenuta è obbligatorio:

  • attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il Libro Unico del Lavoro;
  • conservare eventuali fogli deteriorati o annullati;
  • istituire un documento unitario.

Il Libro Unico del Lavoro, in altre parole, deve risultare unitario quanto a vidimazione, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.

Per questo riguarda il sistema di tenuta a stampa laser è prevista una iniziale richiesta di autorizzazione alla vidimazione.

I soggetti autorizzati sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

  • la stampa del tracciato deve essere conforme al facsimile autorizzato;
  • il programma di elaborazione deve prevedere la data e l’ora di stampa di ogni foglio;
  • su ogni foglio devono, inoltre, essere riportati il numero progressivo della pagina, il numero di autorizzazione attribuito, la data di autorizzazione e il codice della sede Inail che ha rilasciato l’autorizzazione.

Il Libro Unico, infine, può essere tenuto con modalità  informatiche e precisamente su supporti magnetici, a condizione che ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate.

Il documento informatico deve avere la forma di documento statico non modificabile e deve essere emesso, al fine di garantirne l’attestazione della data, l’autenticità  e l’integrità , con l’apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.