Capita spesso che un lavoratore autonomo, ossia un professionista, decida di aprire partita IVA, per quanto ciò non implichi necessariamente l’avvio di una attività d’impresa, o meglio la costituzione di un’organizzazione.
Ebbene, c'era un passato in cui tutti coloro che avevano partita IVA, per prudenza, pagavano l'IRAP. Negli ultimi anni invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato attraverso diverse sentenze che, in questi casi, è ammissibile che il lavoratore autonomo venga considerato escluso dalla base imponibile IRAP.
Ultima in ordine cronologico. la Sentenza del 21 marzo 2008 n.7734/2008 (Presidente Lupi – Relatore Genovese Pm difforme – Ricorrente Agenzia delle Entrate) in cui la Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che – nei giudizi in cui si discute il rimborso dell’IRAP in favore del contribuente – se in sede di giudizio il Fisco non solleva eccezioni sulla provenienza del reddito, questo deve effettuare il rimborso dell’IRAP in favore del contribuente. Ciò è valido in particolar modo nel caso in cui il reddito derivi da lavoro autonomo o da lavoro di impresa.
Viene invece specificato che per le attività di lavoro svolto per mezzo di una attività autonomamente organizzata, allora sussiste il presupposto impositivo per l’IRAP. Questo, sulla base delle interpretazioni della sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, in cui la Corte Costituzionale riconosce la legittimità dell’IRAP, sollevando al contempo dei dubbi sulla sua applicazione a professionisti che non abbiano una “autonoma organizzazione”.
Questa sentenza trae a sua volta fondamento dall’art. 2 del D. Lgs 446/1997, istitutivo dell’IRAP, che recita: Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
La Ctp di Varese ha accolto nello specifico l’istanza di rimborso del contribuente, di professione Agente di Commercio, respingendo l’appello dell’Agenzia e affermando il difetto in concreto di una organizzazione autonoma poiché l’Agente, senza l’ausilio di dipendenti, aveva solo beni strumentali modesti. La Corte ha quindi stabilito che l’esercizio professionale di “arti e professioni” senza mezzi propri organizzati non è soggetto ad IRAP.
Sarà poi il giudice di merito a doversi occupare di accertare che esista il requisito organizzativo rilevante. A carico del contribuente, invece, rimane il dovere di fornire le prove che dimostrino l’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. Questo sussiste qualora il contribuente: sia responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture da attribuire alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui.
Solo per fare un esempio: un'attività condotta da un libero professionista senza dipendenti e con una minima attrezzatura (fotocopiatrice, mobili ufficio ecc..) è considerata priva di “organizzazione”.
In pratica il lavoratore autonomo non dispone di un'autonoma organizzazione se: non possiede dipendenti; non ha effettuato significativi investimenti in beni strumentali; non si avvale di collaboratori esterni né tanto meno di agenti o forme di promozioni.
Dovrebbe infine sfruttare l'organizzazione e la struttura dei propri clienti.
Quindi, a quanto pare, tutti i piccoli professionisti che hanno adibito a studio una stanza della propria abitazione o si appoggiano presso la struttura di terzi non sono tenuti a pagare l'IRAP.
A questo punto ci si interroga sul da farsi: versare prudentemente l'IRAP e poi chiederne il rimborso (citando la sentenza della Corte Costituzionale), oppure non versare l'IRAP (con il rischio di ricevere un avviso di accertamento con relative sanzioni dall'Ufficio dell'Entrate)?
Lascio la domanda aperta e ricordo invece che l’opzione IRAP delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria scadrà il prossimo 30 maggio e che con il provvedimento del 31/03/08 è stato approvato il modello per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta (art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97), con le relative istruzioni per la compilazione.
La Finanziaria 2008 ha infatti stabilito che deve essere presentato esclusivamente il modello digitale scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione dell’imponibile regionale sulla base delle risultanze del bilancio.