Controllare l’attività dei propri dipendenti è un legittimo diritto del datore di lavoro anche quando ciò comporta l’analisi dell’uso del computer aziendale?
Non c’è dubbio infatti che il PC costituisca un facile meccanismo di controllo per i datori di lavoro: non è per nulla complesso rintracciare le attività del lavoratore e ricostruire la navigazione effettuata.
La questione però presenta diversi aspetti, primo fra tutti l’inviolabile diritto del lavoratore al rispetto della propria riservatezza e dignità nel luogo di lavoro.
Un caso per tutti. Di recente il Garante della privacy ha dichiarato illecito il controllo effettuato da un’azienda su accessi a Internet non autorizzati di un dipendente su siti con contenuti di carattere confessionale, sindacale e pornografico.
“Non c’è nulla di illecito nel controllare che i propri dipendenti lavorino”, direte. Sbagliato: la violazione della legge è da ricercarsi nella mancanza di trasparenza del controllo (art 13 D.Lgs 196/2003) e sul trattamento diffuso e per lungo tempo di numerose informazioni e dati, eccedenti rispetto alle finalità .
Casi del genere mostrano come un argomento così delicato e spinoso, benché tutelato dalla legge (artt. 2, 3, 4 e 6 L. 300/1970 e artt. 113 e 114 D.Lgs 196/2003), possa rappresentare un reale problema per le aziende.
Oggi è possibile pensare a soluzioni di tipo “embedded” come filtri sull’accesso a contenuti internet o infrastrutture che limitino l’accesso al computer aziendale e all’hardware (lettore dvd, porte USB).
La problematica, infatti, non riguarda solo gli accessi a Internet ma anche attività che esulano dai compiti aziendali. Ecco allora comparire sistemi di cablaggio già implementati in PMI italiane che prevedo la fruibilità da parte dei dipendenti solo di monitor e periferiche di input aziendali sfruttando una rete IP con particolari porte (balun MUXLAB) per ciascun dispositivo che li collega agli hard disk centrali.
Un modo innovativo e creativo di concepire tecnologia e normativa, rendendo la prima garante essa stessa della seconda.