Di seguito viene esaminata la retribuzione spettante ai dirigenti e ai quadri di direzione impiegati nei centri di elaborazione dati, secondo quanto previsto dal CCNL dei dirigenti e quadri di direzione impiegati da centri di elaborazione dati, stipulato tra ASSOCED (Associazione Italiana centri Elaborazione Dati) e CONFTERZIARIO (Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa), a rappresentare i datori di lavoro, e C.I.U (Confederazione Italiana Unionquadri) a rappresentare i dipendenti di tali centri.
La retribuzione del dirigente e del quadro di direzione è costituita da:
- minimo contrattuale mensile;
- eventuali scatti di anzianità;
- eventuali superminimi per il recupero di differenze retributive all’atto del passaggio da diversa regolazione del rapporto di lavoro.
Il minimo mensile varia con il variare dei bienni di anzianità maturata, come viene indicato in questa tabella. L’anzianità nella qualifica decorre dalla data dell’assunzione o, se successiva, dalla data della nomina. Nel caso in cui la retribuzione di fatto dovesse risultare inferiore rispetto al minimo mensile riferito all’anzianità nella qualifica, deve essere corrisposta la differenza a titolo di integrazione al minimo.
Per quanto riguarda gli scatti di anzianità:
- i dirigenti hanno diritto, al compimento di ciascun biennio d’anzianità nella qualifica a 150 € mensili lorde, con un massimo di 12 scatti;
- i quadri di direzione hanno diritto agli scatti previsti per i quadri dal CCNL per i dipendenti da CED, maggiorati del 25%.
Gli scatti d’anzianità non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva. Fermo restando il limite retributivo fissato dal CCNL, le parti possono stabilire liberamente eventuali erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità o ad altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività o ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Tali accordi devono risultare per iscritto.
La retribuzione globale del dirigente non può essere inferiore al 110% della retribuzione del quadro o dell’impiegato meglio retribuito appartenente allo stesso CED. La retribuzione del quadro di direzione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione del dirigente con la retribuzione meno elevata appartenente allo stesso CED.
Ai dirigenti e ai quadri di direzione dei CED spettano, rispettivamente a dicembre e a giugno, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Ciascuna mensilità aggiuntiva è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto escluso l’assegno per il nucleo familiare. Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei 12 mesi precedenti l’erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. A tal fine si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni.