Il CCNL stipulato tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Federazione Italiana dei Dirigenti Agricoli (Dir-Agri) e l’Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole aderente alla C.I.D.A., prevede che la retribuzione del dirigente sia formata dall’insieme delle corresponsioni di carattere fisso e continuativo da lui godute.
Lo stipendio base mensile, a partire dal 1° gennaio 2009, è pari a 3.435 euro. Esso diverrà, a decorrere dal 1° gennaio 2010, di 3.515 euro. Al dirigente che esplica la sua attività al servizio in una sola azienda, può essere fornita dal datore di lavoro, un’abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari. In questo caso, il datore di lavoro può effettuare una trattenuta mensile a carico del dirigente pari a 15 euro. Nel caso in cui sono forniti al dirigente eventuali generi in natura, questi vengono valutati in base ai prezzi fissati dalle mercuriali della Camera di Commercio per le vendite all’ingrosso franco azienda. I prezzi devono essere riferiti al momento del prelevamento.
Al dirigente, inoltre, deve essere fornito un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l’azienda nel caso in cui non vi risieda. Qualora il mezzo di trasporto è fornito dal dirigente stesso, e non dall’azienda, egli ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese. Il rimborso spese non fa parte della retribuzione e deve essere concordato dalle parti tenuto conto del tipo di mezzo e delle tariffe ACI per il costo chilometrico riferito al mezzo.
Al dirigente spetta, inoltre, una maggiorazione dello stipendio per l’anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda con tale mansione. Per ogni biennio di anzianità spetta una maggiorazione fissa di 72,30 euro fino ad un massimo di 12 bienni.
Nel caso in cui il dirigente abbia maturato presso la stessa azienda, un’anzianità di servizio in categoria impiegatizia e non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro al momento del passaggio alla nuova categoria, lo stesso dirigente conserverà il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati nella categoria di provenienza.
Datore di lavoro e dirigente possono stabilire che la retribuzione sia dovuta, in tutto o solamente in parte, con il sistema della cointeressenza, ovvero sotto forma di partecipazione agli utili dell’azienda. In questo caso le parti devono fissare per iscritto i criteri sui quali si basa la retribuzione e, in ogni caso, l’importo totale annuo non può essere inferiore rispetto alla retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo.
Datore di lavoro e dirigente possono concordare la corresponsione di premi di produzione annui, i cui criteri di determinazione devono risultare da atto scritto.
Il dirigente ha diritto a percepire la 13° e la 14° mensilità, rispettivamente entro il 15 di dicembre e entro il 10 di agosto. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, dette mensilità aggiuntive sono dovute in dodicesimi.
Rinnovo del contratto del 25 febbraio 2009.