La retribuzione dei dirigenti nel settore delle aziende industriali

di Rosanna Marchegiani

12 Novembre 2009 10:00

logo PMI+ logo PMI+
Il CCNL stipulato tra CONFINDUSTRIA e FEDERMANAGER per i dirigenti industriali, prevede che a questi ultimi spetti una retribuzione annua non inferiore al trattamento minimo complessivo di garanzia

Esaminiamo il trattamento economico previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali, stipulato tra CONFINDUSTRIA (Confederazione Generale dell’Industria Italiana) e FEDERMANAGER (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) l’01/01/2004 e valido fino al 31 dicembre 2008. Il contratto non è stato ancora rinnovato: a tal fine sono in corso gli incontri tra le rispettive delegazioni.

La retribuzione dei dirigenti del settore industria non prevede dei minimi tabellari, come accade in altri contratti, bensì il cosiddetto trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG). Esso rappresenta il livello retributivo annuo al di sotto del quale il dirigente non può essere collocato. In pratica, lo stipendio del dirigente sarà fissato dalla contrattazione individuale tra lo stesso e l’azienda: la sua retribuzione annua non potrà essere inferiore al TMCG.

Sono fissati due valori del TMCG a seconda dell’anzianità del dirigente:

  • per anzianità fino a 6 anni: 55.000 euro;
  • per anzianità dai 6 anni in su: 70.000 euro.

Il trattamento economico individuale (TEI), da confrontare con il TMCG, è formato:

  • da tutte le voci fisse tradizionali (minimo contrattuale, ex elemento di maggiorazione, aumenti di anzianità, superminimo);
  • dagli altri elementi della retribuzione mensile corrisposti sia in forma continuativa che non continuativa, nella misura in cui risultano dalla busta paga anche se corrisposti in natura.

Vengono, invece, esclusi i seguenti importi retributivi:

  • somme variabili legate a risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
  • gratifiche una tantum;
  • indennità aggiuntive per rimborsi spese non documentabili.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il datore di lavoro deve procedere al confronto tra il TEI e il TMCG. Se il primo dovesse essere inferiore rispetto al secondo, il datore di lavoro deve corrispondere un importo una tantum, importo che sarà considerato utile ai fini del TFR.

Nell’anno successivo deve essere riconosciuto un aumento della retribuzione mensile in modo che, su base annua, venga raggiunto il TMCG. Nel caso di dirigenti assunti o promossi nel corso dell’anno o il cui rapporto di lavoro si risolve nel corso dell’anno, il TMCG deve essere riferito ai numeri di mesi di servizio prestato, considerando mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Se, invece, nel corso dell’anno il dirigente supera i 6 anni di anzianità di servizio, il confronto deve essere fatto pro quota al TMCG di 55.000 euro per i mesi di servizio fino al raggiungimento dei 6 anni, e al TMCG di 70.000 euro per i mesi di servizio successivi al raggiungimento dei 6 anni.

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigente verrà erogato in 13 mensilità o nel maggior numero di mensilità previste dall’azienda.