Nel nostro paese l’uso della email certificata è equiparato all’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Infatti il gestore della posta dà al mittente del messaggio una ricevuta dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario, con indicazione dell’invio, della data e dell’ora della ricezione. Tale ricevuta fornisce prova legale dell’avvenuta spedizione.
In quest’ultimo periodo si è fatto un gran parlare di PEC: molti, a questo proposito, sono stati i pareri contrastanti. Prendiamo spunto da queste polemiche per fare un quadro di quella che è la situazione normativa attuale relativa alla PEC.
Il DPR n.68 dell’11/02/2005 stabilisce le caratteristiche, le modalità di erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. Il provvedimento disciplina l’uso della PEC nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini o imprese, ma anche nelle relazioni tra uffici pubblici e tra privati.
I gestori di posta elettronica, che si fanno garanti dell’avvenuta consegna delle mail devono essere iscritti in un elenco tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).
Il DM 2/11/2005 prevede le regole tecniche per la formazione, trasmissione e la validazione, anche temporale della PEC. La circolare CNIPA n.49 del 2005 fissa le modalità di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori PEC, mentre la successiva circolare CNIPA n.51 del 2006 spiega come viene espletata l’attività di vigilanza da parte del CNIPA sui gestori di PEC.
Successivamente l’articolo 16 del D.L.185 del 2008, convertito nella L.2 del 2009, ha introdotto l’obbligo della PEC per tre distinte categorie di soggetti:
- pubbliche amministrazioni;
- società;
- professionisti iscritti ad albi.
L’obbligo è scattato immediatamente per Pubbliche amministrazioni e nuove società, tanto che queste ultime devono indicare l’indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro imprese. Ai professionisti è stato dato un anno di tempo (che decorre dal 29/11/2008) per comunicare il proprio indirizzo di posta certificata ai relativi albi o collegi, mentre le società già esistenti al 29 novembre 2008, hanno tre anni per adeguarsi alla nuova normativa.
Infine, dobbiamo ricordare due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2009: il primo contenente disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini e il secondo contenente le regole tecniche relative alla modalità di presentazione della comunicazione unica e per il trasferimento dei dati tra le amministrazioni interessate.
In particolare, quest’ultima norma prevede, all’art.4, che nel modello di comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC corrispondente alla casella dell’impresa, ai fini dell’invio degli esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l’impresa non è provvista di una casella PEC, le camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento senza costi per l’impresa.