La maggior parte dei contratti collettivi prevede che ai quadri spetti una indennità di funzione in aggiunta agli altri elementi della retribuzione quali paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, ecc..
Questa componente della retribuzione serve a remunerare le mansioni particolari del quadro, le sue peculiari specializzazioni nonché l’attività di coordinamento che egli svolge e le eventuali prestazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro dato che per tali lavoratori non è previsto il riconoscimento economico dello straordinario trattandosi, per sua natura, di una categoria non soggetta a limitazioni dell’orario di lavoro.
Al quadro sono richieste caratteristiche tecniche e professionali particolari e spesso, nelle varie posizioni che ricopre all’interno dell’azienda, è tenuto ad assumere decisioni particolarmente complesse. Tutte queste ragioni spiegano la previsione di questo elemento della retribuzione specifico della categoria in esame.
L’indennità di funzione costituisce una sorta di superminimo collettivo. Con questa espressione si intendono delle voci retributive corrisposte alla generalità dei dipendenti o ai lavoratori appartenenti ad un determinato livello o rientranti in specifici gruppi in base a quanto stabilito dagli accordi collettivi.
Spesso, i contratti collettivi prevedono che tale indennità spetti anche a quei lavoratori che, pur non ricoprendo il ruolo di quadro, svolgono funzioni direttive.
La misura e le caratteristiche della indennità di funzione varia a seconda del tipo di contratto collettivo applicabile. Alcuni contratti, ad esempio, prevedono che l’indennità di funzione sia interamente assorbibile da importi erogati allo stesso titolo o da eventuali superminimi individuali. Altri prevedono che tale indennità possa essere assorbita solo in parte oltre che da indennità similari e da superminimi, anche da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento (ad esempio nel settore commercio dove l’indennità è assorbibile nella misura del 50%).
Non mancano neppure contratti che legano la corresponsione dell’indennità di funzione all’anzianità di servizio nella qualifica di quadro (ciò accade, ad esempio, nel contratto collettivo applicabile al personale delle farmacie private).
Normalmente tale indennità spetta in cifra fissa, ma a volte può essere fissata anche come percentuale della retribuzione mensile (ad esempio nel settore della zootecnia). La sua misura varia a seconda del contratto collettivo applicabile.
L’indennità di funzione quadro rientra tra gli elementi da conteggiare per il calcolo dell’accantonamento al trattamento di fine rapporto, trattandosi di somme corrisposte al lavoratore dipendente a titolo non occasionale.