Indennità di disoccupazione ordinaria: come può ottenerla il dirigente disoccupato

di Rosanna Marchegiani

14 Gennaio 2010 10:30

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La domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria può essere presentata dal dirigente disoccupato, personalmente o a mezzo posta, alle sedi INPS o ai Centri per l'impiego entro un periodo che varia dai 68 giorni ai 98 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

Requisiti per presentare la domanda per l’indennità di disoccupazione. Ha diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione il dirigente che:

  • è disoccupato, cioè non svolge nessun tipo di attività lavorativa, né subordinata, né autonoma;
  • ha rilasciato al Centro per l’impiego, competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa che a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione;
  • ha svolto un’attività lavorativa con relativo versamento del contributo per la disoccupazione, almeno due anni prima del licenziamento;
  • ha almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • è in possesso della capacità lavorativa  sia pure residua (ovvero non ha in corso malattie che provocano la temporanea inabilità al lavoro). In caso contrario l’indennità viene erogata solamente a partire dal momento del recupero della capacità lavorativa sempre che ci sia ancora lo stato di disoccupazione.

L’indennità di disoccupazione spetta anche nel caso in cui il dirigente svolge un’attività lavorativa in proprio, di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. Nel caso in cui l’attività sia stata avviata successivamente, l’indennità spetta se l’attività riveste carattere di continuità e professionalità.

Presentazione della domanda. La domanda per richiedere l’indennità di disoccupazione va presenta alle sedi INPS o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale del disoccupato. Tuttavia ogni sede INPS è tenuta a ricevere la domanda anche se territorialmente non competente.

La domanda può essere presentata personalmente o inviata a mezzo posta. Occorre compilare il modulo DS21 e ad esso vanno allegati:

  • il modello DS22 compilato dall’ultimo datore di lavoro o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva con cui si autocertificano le informazioni relative all’ultimo rapporto di lavoro;
  • la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego più vicino alla residenza o al domicilio abituale per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa;
  • la dichiarazione per le detrazioni di imposta richieste.

Oltre all’indennità ordinaria di disoccupazione può essere richiesto il pagamento dell’assegno al nucleo familiare. In questo caso alla domanda occorre allegare anche:

  • il modulo ANF/prest;
  • lo stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva.

La domanda va presentata entro:

  • 68 giorni dalla data della sospensione o del licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale;
  • 98 giorni nel caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

Il periodo in cui si percepisce l’indennità di mancato preavviso è considerato lavorativo.

La modulistica da presentare è disponibile a questo indirizzo.