Spesso nel contratto individuale concluso tra dirigente e impresa è previsto un superminimo, il cui scopo è quello di riconoscere, al primo, una retribuzione superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva. È questo il cosiddetto superminimo individuale che rappresenta una voce aggiuntiva della retribuzione.
Di norma, in caso di aumento retribuivo previsto dalla contrattazione collettiva, il superminimo individuale è assorbibile. Conseguenza di tutto ciò è che, se in seguito al rinnovo del contratto collettivo viene previsto un aumento retributivo, esso non si somma al superminimo fissato nel contratto individuale e quest’ultimo viene ridotto in tutto o in parte.
Facciamo un esempio. Supponiamo che il CCNL preveda un importo di paga base e contingenza di 2.500 euro e che il contratto individuale stipulato tra lavoratore e azienda preveda, in aggiunta a ciò, un superminimo individuale di 500 euro per una retribuzione complessiva di 3.000 euro.
Ora ipotizziamo che si verifichi un aumento contrattuale di 300 euro. L’importo di paga base e contingenza diventa pertanto 2.800 euro e il superminimo passa a 200 euro: la sua nuova misura è data dalla differenza tra il suo importo precedente e l’incremento della paga base. Di conseguenza la retribuzione complessiva non varia e rimane ferma a 3.000 euro.
Un miglioramento della retribuzione complessiva si può avere solamente se il superminimo è di importo inferiore rispetto all’aumento previsto dal contratto collettivo. Tornando all’esempio precedente, se l’aumento contrattuale fosse stato, anziché di 300 euro di 600 euro, l’importo di paga base e contingenza sarebbe passato a 3.100 euro, il superminimo sarebbe sparito dalla busta paga, e il dipendete avrebbe avuto un aumento retributivo complessivo di 100 euro.
Questa regola generale presenta, tuttavia, delle eccezioni.
Il superminimo non è assorbibile qualora:
- datore di lavoro e lavoratore stabiliscano che il superminimo non è assorbibile. Ciò normalmente accade con una clausola espressa prevista nel contratto individuale, ma può anche essere la conseguenza di un comportamento concludente del datore di lavoro che, nonostante manchi una espressa pattuizione in tal senso, in occasione di precedenti rinnovi contrattuali abbia considerato il superminimo non assorbibile;
- ciò sia previsto dalla stessa contrattazione collettiva che stabilisce che l’aumento retributivo non assorbe eventuali superminimi individuali;
- datore di lavoro e lavoratore abbiano voluto attribuire al superminimo la natura di un compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente.