L’art. 2110 del Codice civile prevede che, in caso di malattia, al prestatore di lavoro è dovuta la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Lo stesso articolo stabilisce ancora che l’imprenditore, decorso il periodo stabilito dalla legge per il quale il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, può recedere dal contratto e che il periodo di assenza per malattia deve essere computato nell’anzianità di servizio.
Ovviamente, questa norma è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, dunque anche ai dirigenti d’azienda.
Norme più dettagliate in materia di malattia sono fissate dai CCNL.
I due principali contratti collettivi applicabili ai dirigenti, quello del settore commercio e quello del settore industria, prevedono che il dirigente, non in prova, che si assenta dal servizio per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di dodici mesi. È questo il cosiddetto periodo di comporto. Durante tale periodo, nel rispetto di quanto stabilito anche dal Codice civile, i CCNL di lavoro prevedono la corresponsione dell’intera retribuzione.
Durante il periodo di comporto, la retribuzione del dirigente è a totale carico dell’azienda, in quanto questa categoria di lavoratori rientra tra quelli non indennizzabili dall’INPS o da altro istituto mutualistico o previdenziale. Decorso tale periodo, se la malattia del dirigente continua si possono verificare diverse situazioni.
Nel settore industria, il dirigente può chiedere un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi senza corresponsione di alcuna retribuzione.
Anche nel settore commercio, il dirigente può chiedere un periodo di aspettativa della durata massima di sei mesi e al datore di lavoro è lasciata la facoltà di non corrispondere il tutto o in parte la retribuzione.
Decorsi anche i sei mesi di aspettativa si può verificare che lo stato di malattia del dirigente perduri ed egli non sia nelle condizioni di tornare a lavorare.
Qualora si dovesse verificare tale situazione, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dirigente per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro. In questo caso egli dovrà corrispondere al dirigente licenziato, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva di preavviso.
È possibile anche che il dirigente decida di presentare le proprie dimissioni, come pure si potrebbe verificare l’ipotesi nella quale dirigente ed azienda decidano di non procedere a risolvere il rapporto di lavoro.