In caso che un volo aereo sia cancellato, i passeggeri hanno diritto – a determinate condizioni – al pagamento del risarcimento sia del danno materiale sia di quello morale. A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell”Unione europea con la sentenza C-83/10 che ha accolto la richeista di un gruppo di 7 passeggeri che avevano seguito le vie legali contro Air France.
Tutto risale al 25 settembre 2008 quando un volo della compagnia francese avrebbe dovuto collegare Parigi con la città spagnola di Vigo. Decollato all’ora prevista, l’aeromobile ritornava all’aeroporto di partenza a causa di un guasto tecnico che rendeva pericoloso proseguire. I passeggeri vennero fatti pernottare nella capitale francese e fatti ripartire l’indomani con un volo alternativo per la vicina Oporto, non distante dalla città galiziana di Vigo.
La Corte di Giustizia europea, oltre ad aver confermato i diritti dei passeggeri sanciti a livello internazionale da numerosi accordi, ha ora esteso la tutela nei loro confronti ampliando il concetto di “volo cancellato“: in sostanza, rientrano ora in questa categoria non solo i collegamenti che non partono ma anche quelli che decollano e rientrano poi all’aeroporto da cui erano partiti. Nella stessa sentenza, l’organismo comunitario ha chiarito anche il significato del concetto “risarcimento supplementare” che sopraggiunge quando la compagnia non ottemperi all’obbligo di prestare ai passeggeri il cui volo è stato cancellato l’assisstenza di legge, che prevede la riprotezione su un volo alternativo per la stessa destinazione finale, il rimborso delle spese di vitto, l’alloggio e le comunicazioni (telefono, mail, fax) durante le ore di attesa.
In caso di cancellazione del volo, infine, la compagnia aerea è tenuta a risarcire il danno complessivo, sia quello materiale sia quello morale, per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.