Entrate in vigore le nuove norme della riforma del mercato del lavoro, approvata dal Parlamento nella giornata dello scorso 27 giugno. Una riforma che ha inciso in maniera molto significativa su alcuni degli aspetti più cari ai lavoratori (la cui punta dell’iceberg sembra indissolubilmente esser rappresentata dalla revisione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori), e che vede nel sistema contrattuale e in quello degli ammortizzatori sociali i principali “sfoghi” normativi.
Come anticipato, elemento più discusso e visibile della innovazione è rappresentato dalla modifica alla disciplina della reintegrazione automatica del lavoratore nei casi di licenziamento.
Con la riforma del lavoro voluta dal ministro del Lavoro Elsa Fornero, la reintegrazione automatica verrà meno per i licenziamenti per motivi economici che verranno dichiarati illegittimi dal Tribunale: in cambio, una indennità risarcitoria compresa tra le 12 e le 24 mensilità, da erogarsi al termine della opportuna procedura di conciliazione. Il reintegro verrà pertanto limitato ai soli casi di “manifestata insussistenza” del fatto. Considerato che non vi è giurisprudenza in merito, i confini delle fattispecie saranno tracciati gradualmente nei prossimi mesi.
Sul fronte del sistema degli ammortizzatori la grande novità prende il nome di Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), che sostituirà l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione: con una durata di 12 mesi (fino a 54 anni) e di 18 mesi (da 55 anni), l’Aspi potrà essere proficuamente estesa anche a apprendisti e artisti. Tra le novità in disciplina, se il lavoratore rifiuterà un impiego con una retribuzione del 20% rispetto all’Aspi, perderà il diritto a percepire l’indennità. Chi non sarà tutelato dall’Aspi (principalmente, i precari) potrà comunque consolarsi con la mini-Aspi.
Tra i contratti, quelli a tempo determinato costeranno di più: un disincentivo che dovrebbe fungere da leva nei confronti dell’apprendistato e dei contratti a tempo indeterminato. Quelli a termine verranno infatti penalizzate con un contributo aggiuntivo dell’1,4% per finanziare l’Aspi, con parziale restituzione in caso di conversione del rapporto in una relazione a tempo indeterminato.
Sempre in materia di contratti, ridotto il termine di intervallo tra i contratti a termine, con flessione da 60 a 20 giorni per i contratti fino a sei medi di durata, e da 90 a 30 giorni per i contratti con oltre sei mesi di durata.