Che lo spam fosse una pratica illegale si sapeva già. Ma che si potesse citare per danni il mittente di comunicazioni commerciali non richieste, per quanto parte di una qualunque strategia marketing rivolta a utenze aziendali, ancora non era stato compreso.
A fare chiarezza sulla normativa in questione è stato un recente provvedimento del Garante Privacy, che ha bloccato le attività di marketing di una società che inviava fax con materiale pubblicitario senza consenso informato.
Chiaramente, per essere considerate spam le comunicazioni devono essere ripetute. In effetti, però, la pratica di inviare sistematicamente email pubblicitarie, come parte della propria strategia di marketing, a lunghe liste di utenti business è una pratica piuttosto comune tra le aziende, e non necessariamente con intenti di spamming.
Tuttavia, essendo la maggior parte dei destinatari dei messaggi a loro volta aziende o clienti professionali, è facile che i loro dati personali siano pubblicati in Rete, e per questo supporre che non sia reato farne uso.
D’altro canto, il Garante ha ribadito che inviare avvisi commerciali senza consenso informato è violazione della privacy e può causare danni al destinatario. Quali? Perdita di tempo, uso indebito di carta e toner del fax, linea occupata, semplice disturbo alle attività. Il destinatario quindi, può rivolgersi al giudice civile per chiedere un risarcimento per il danno subito.
In ultima analisi, anche se i destinatari sono soggetti economici – i cui numeri sono reperibili su elenchi pubblici – sussiste violazione di privacy se si inviano fax, email, sms e mms che non siano stati richiesti.