Controllo pc dei dipendenti: parla il Garante della Privacy

di Teresa Barone

18 Febbraio 2013 09:00

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Il datore di lavoro può controllare i pc dei dipendenti, ma secondo regole precise: ecco la normativa fissata dal Garante della Privacy.

Dal Garante della Privacy arrivano norme e limiti precisi in merito alla possibilità di controllare i pc dei dipendenti, un’azione consentita ai datori di lavoro ma con strette riserve. Non è possibile, infatti, verificare il contenuto del computer di un dipendente senza prima averlo informato e nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori.

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Una decisione del Garante che arriva in seguito al ricorso avanzato da un lavoratore licenziato, senza preavviso, a causa di alcuni documenti contenuti all’interno di una cartella personale del suo notebook aziendale.

Il comportamento del datore di lavoro in questo caso, quindi, è stato dichiarato ingiusto e lesivo della privacy del dipendente, il quale non era stato avvisato del controllo in corso né tantomeno della possibilità che l’azienda effettuasse operazioni di verifica nel corso delle operazioni di backup periodico.

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L’azienda ha acquisito i dati personali del lavoratore in modo irregolare, e da qui scatta l’infondatezza del motivo di licenziamento. Ciò non vuol dire che il datore di lavoro non possa effettuare controlli mirati per monitorare le prestazioni lavorative dei dipendenti, ma solo informandoli preventivamente in modo da non violare la normativa sulla protezione dei dati personali: gli individui devono essere sempre informati sul possibile trattamento dei loro dati anche in occasione di controlli e verifiche.

«Il datore di lavoro può effettuare controlli mirati al fine di verificare l’effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. Tale attività, però, può essere svolta solo nel rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati personali che prevede, tra l’altro che alla persona interessata debba essere sempre fornita un’idonea informativa sul possibile trattamento dei suoi dati connesso all’attività di verifica e controllo.»

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Spetta all’autorità giudiziaria valutare la possibilità di utilizzare i documenti acquisiti dall’azienda nel procedimento civile.