Presso l’azienda non può esistere può una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del dirigente che viene licenziato. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 20856/12.
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In pratica, se un dirigente viene licenziato per riorganizzazione aziendale, le sue mansioni devono obbligatoriamente essere affidate a un altro dirigente che non occupi però una posizione lavorativa sovrapponibile alla sua. Devono essere diverse. Altrimenti, il ricorso del lavoratore viene respinto con la condanna di pagare peraltro le spese di giudizio.
Nello specifico, la Cassazione sottolinea che «Il principio di correttezza e buona fede che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost.» (Cass., n. 3628/2012). La Suprema Corte afferma che, per stabilire se il licenziamento di un dirigente per ragioni di ristrutturazione aziendale sia giustificato, «non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie».
Nel caso in esame presso la Corte, le mansioni di un direttore commerciale erano state assegnate a due collaboratori per quanto concerne la parte operativa, e a un direttore del marketing per quella della gestione del personale.
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