Licenziamento dirigenti e rispetto Statuto dei Lavoratori

di Teresa Barone

15 Marzo 2013 09:00

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Il licenziamento di un dirigente senza giustificato motivo è legittimo, ma solo nel rispetto dell?articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori: sentenza.

Una sentenza emessa recentemente dalla Corte di Cassazione fa ulteriore chiarezza sulla normativa che regola il licenziamento dei dirigenti, possibile anche senza l’esistenza di una giusta causa.  Valutando il ricorso di un dirigente licenziato senza giustificato motivo, la Suprema Corte sottolinea come, anche in questo caso, debba essere rispettato quanto riportato dallo Statuto dei Lavoratori in materia di “sanzioni disciplinari“.

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Con la sentenza 5962/13 depositata l’11 marzo 2013, la Cassazione si è espressa in merito al licenziamento di un dirigente – responsabile della logistica aziendale – reo di aver effettuato errate rettifiche contabili provocando incongruenze tra la quantità fisica degli scarti di produzione e la loro consistenza contabile, sfalsando in questo modo sia l’erogazione di premi sia la concessione di aumenti salariali.

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La Cassazione afferma che, pur non essendo necessaria la giusta causa per giustificare il licenziamento di un dirigente, il datore di lavoro è comunque tenuto a rispettare l’articolo 7 dello Statuto di Lavoratori, attenendosi all’iter descritto:

« Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.»

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Il diritto dei dirigenti di accedere alle garanzie disciplinari previste dall’articolo 7 è stato sancito in seguito all’intervento delle Sezioni Unite del 2007: più precisamente, con la sentenza del 30 marzo 2007 n. 7880 è stato stabilito che il datore di lavoro non può “frammentare la categoria dei dirigenti” e ha l’obbligo di «estendere l’iter procedimentale previsto dalla 1. n. 300 del 1970, art. 7, a tutti coloro che rivestono la qualifica di dirigenti in ragione della rilevanza dei compiti assegnati dal datore di lavoro – e quindi senza distinzione tra “top manager” ed altri (dirigenti c.d. medi o minori) appartenenti alla stessa categoria».